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C.M. 29/03/2002

1. di confermare la misura dell'I.C.I., anno 2002, al 5,5 per mille del valore catastale degli stessi. (Omissis) . Il Comune di SESTO (SEXTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevista dall'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: 5,5 per mille: aliquota ordinaria ed unica; 2. di determinare per l'anno d'imposta 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in e 439,00. (Omissis). Il Comune di SEULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2002, nelle seguenti misure: 5 per mille aliquota ordinaria; 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; di stabilire altresÌ, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari a e 129,11. (Omissis). Il Comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. per l'anno 2002 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3 del Decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue: unità immobiliare adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7: 5 per mille; immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). Il Comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per il periodo di imposta 2002, l'aliquota I.C.I. per il territorio catastale di Siror, nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota da applicarsi sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille; 3. di stabilire, che per il periodo di imposta 2002, la detrazione, di cui all'art. 8, comma 3 del Decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/1996, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, comprese le pertinenze di cui al vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unità; 4. la detrazione di cui al punto 3 È applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;5. di determinare per l'anno 2002, ai sensi del punto 2, del comma 53, dell'art. 3 della Legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia "immobili diversi dalle abitazioni"; (Omissis). Il Comune di SOAVE (provincia di Verona) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota unica del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità abitative inabitabili, per i soli fabbricati del "gruppo A" esclusa la "categoria catastale A/10", vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione. Per beneficia- (L. 200.000); 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . Tipologia dell'immobile:

1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di L. 200.000); 2. unità immobiliari censite nel gruppo C/6 di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati); 3. alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 75 del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare in questa tipologia gli interessati devono presentare apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del Comune); 4. unità residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unità residenziali affittate con contratti d'affitto tipo sottoscritti dalle organizzazioni S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., C.O.N.I.A., in rappresentanza degli inquilini e A.P.E. in rappresentanza della proprietà edilizia e depositati presso gli uffici comunali: 5 per mille (contratti ai sensi della Legge n. 431/1998);5. aree fabbricabili: 5,5 per mille;

6. unità immobiliari classificate nel gruppo "D": 6 per mille; 7. unità residenziali sfitte (sono le unità residenziali non occupate, neanche occasionalmente o saltuariamente, e gli immobili privi di allacciamento E.N.E.L. e, dove possibile, acquedotto): 6 per mille; 8. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse

artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata È applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille (l'aliquota agevolata È applicata, limitatamente alle unità immobiliari di oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori); 9. altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per mille. (Omissis). Il Comune di SONDRIO ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille

b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze; per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206

c) aliquota maggiorata pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati; (Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. sopra indicate, dando atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale È pari a e 103,29 (L. 200.000) . (Omissis) . Il Comune di SOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel Comune di Sossano. (Omissis) . Il Comune di SOSTEGNO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta, alle condizioni previste dalla Legge, nella misura di e 110,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). Il Comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come determinate con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 31ottobre 2000 come segue

a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa" posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L)

b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a sessanta giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con Decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996

c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. di confermare per l'anno 2002 l'importo di L. 450.000, e 232,40 per la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come stabilito con la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 31 ottobre 2000. (Omissis) . Il Comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure

a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille

b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille (aliquota ordinaria)

c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 7 per mille (aliquota ordinaria)

d) aliquota per gli alloggi non locati e la 2a casa: 7 per mille;di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 a 258,23 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non auto sufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per aImeno 6 mesi nell'anno 2001, per i quali il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a euro 12.394,97 più euro 774,69 per ogni persona a carico, elevato a euro 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da euro 103,29 a euro 258,23 a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone, con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a euro 18.075,99. Tale reddito sarà incrementato di euro 1.032,91 per ogni persona a carico, elevato a euro

 

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